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Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

26512
Stato 50 occorrenze
  • 1988
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

Sottoscrizione degli atti

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

Traduzione degli atti

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

Documentazione degli atti

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

Documentazione degli atti

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

Lingua degli atti

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

Data degli atti

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Trasmissione degli atti

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Attribuzioni degli organi giurisdizionali

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Trasmissione degli atti al pretore

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Intervento degli enti o delle associazioni

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Trasmissione degli atti ad altro ufficio

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Utilizzabilità degli atti assunti per rogatoria

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3. Si applicano le disposizioni degli articoli precedenti.

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1. Se l'imputato è interdetto, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il tutore; se l'imputato si trova nelle

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1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale.

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effetto se, entro i venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti, il giudice competente non provvede a norma degli articoli 292, 317 e 321.

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2. Il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto

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Sanatoria delle nullità delle citazioni, degli avvisi e delle notificazioni

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Deposito degli atti cui hanno diritto di assistere i difensori

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Facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato

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3. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti.

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4. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall'articolo 472 commi 1 e 2

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Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato

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1. Terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti.

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3. I verbali degli atti compiuti sono inseriti nel fascicolo per il dibattimento.

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1. Nel corso dell'udienza, il giudice, se ritiene di non potere decidere allo stato degli atti, li restituisce al pubblico ministero, il quale

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1. La sentenza è deliberata secondo le disposizioni degli articoli 525, 526, 527 e 528.

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2. I dirigenti degli uffici vigilano sull'osservanza delle norme anche ai fini della responsabilità disciplinare.

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1. Nel corso del giudizio direttissimo si osservano le disposizioni degli articoli 470 e seguenti.

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4. Se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti, dichiara chiusa la discussione.

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3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la

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giudice, sono raccolti: a) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile; b) i verbali degli atti non

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2. Nel verbale è fatta menzione degli adempimenti previsti dal comma 1 e delle dichiarazioni rese.

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2. L'appello incidentale è proposto, presentato notificato a norma degli articoli 581, 582, 583 e 584.

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3. La richiesta alla corte di appello contiene la specificazione degli effetti per i quali il riconoscimento è domandato.

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1. Le notificazioni possono essere eseguite anche col mezzo degli uffici postali, nei modi stabiliti dalle relative norme speciali.

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5. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall'articolo 127.

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3. Se il reato è stato commesso in parte all'estero, la competenza è determinata a norma degli articoli 8 e 9.

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2. Quando procede a norma del comma 1, la polizia giudiziaria osserva le disposizioni degli articoli 364, 365 e 373.

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; b) degli interrogatori e dei confronti con la persona sottoposta alle indagini; c) delle ispezioni, delle perquisizioni e dei sequestri; d) delle

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3. I risultati degli accertamenti che, a norma del comma 2, siano stati disposti prima dell'esame testimoniale non precludono l'assunzione della

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2. Se non provvede a norma degli articoli 620, 622 e 623, la corte dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.

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1. Le cose rinvenute a seguito della perquisizione sono sottoposte a sequestro con l'osservanza delle prescrizioni degli articoli 259 e 260.

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2. La corte di cassazione può disporre con ordinanza la sospensione del processo. La sospensione non impedisce il compimento degli atti urgenti.

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6. La disposizione prevista dal comma 5 si applica anche per le dichiarazioni rese a norma degli articoli 294, 391 e 422.

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1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni.

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9. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve dichiarare l'inammissibilità della richiesta, annulla, riforma o conferma

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1. Nel dibattimento le prove assunte con l'incidente probatorio sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno

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2. Per la nomina dei difensori degli enti e delle associazioni che intervengono a norma dell'articolo 93 si applicano le disposizioni dell'articolo

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2. Se alcuno degli intervenuti non vuole o non è in grado di sottoscrivere, ne è fatta menzione con l'indicazione del motivo.

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